La fattura deve essere emessa entro la data dell'incasso della prestazione, per cui anche il ricevimento di pagamenti anticipati , di acconti da parte dei clienti del professionista obbligano quest'ultimo ad emettere in tale data la parcella relativa a tali acconti, anche se la prestazione non è stata ultimata. Per evitare il problema del versamento dell'IVA prima dell'incasso della parcella l'art. 6 del D.P.R. 26.10.72 n° 633 e succ. mod. consente al professionista di inviare al cliente una comunicazione denominata "Avviso di parcella" e di emettere la parcella effettiva solo al momento della riscossione dell'incasso; tale parcella sarà datata nel giorno della riscossione seguendo la progressione numerica in corso.
Ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 26.10.72 n° 633 e succ. mod. la parcella deve contenere:
- data di emissione
- numero progressivo, autonomo per ogni anno solare
- denominazione del professionista e del cliente, loro residenza e domicilio
- partita IVA e codice fiscale del professionista
- imponibile, aliquota % e ammontare dell'imposta
- tipo di operazione e articolo di legge se la parcella è non soggetta ad IVA: nel caso dello psicologo che fornisce prestazioni sanitarie alla persona, ESENTE da IVA art.10 n° 18 d.p.r. 633/72 e succ. mod
- natura dei servizi oggetto della prestazione resa.
La fattura emessa in esenzione da IVA è assoggettata ad imposta da bollo in misura fissa di Euro 1,81 se l'importo del documento è superiore a Euro 77,47; l'imposta è assolta mediante l'applicazione di una comune marca da bollo sull'originale della fattura consegnata al cliente.