L'attività di psicologo può essere svolta in forma di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.
Lavoro autonomo
Da un punto di vista fiscale i redditi derivanti dall’attività di psicologo rientrano nella tipologia dei redditi di lavoro autonomo, come previsto
dall’art. 49 del Testo Unico Imposte sui Redditi.
Un’attività di lavoro autonomo implica una serie di obblighi di natura fiscale, fra i quali, l’apertura della partita IVA, la tenuta della contabilità ecc.
Lavoro dipendente
Lo psicologo può svolgere attività di lavoro dipendente presso il Servizio Sanitario Nazionale, enti ecc.
Contemporaneamente al lavoro dipendente lo psicologo può svolgere un'attività
autonoma purché il contratto di lavoro part-time non sia superiore al 50% dell’orario ordinario oppure egli sia stato debitamente autorizzato dall’ente per il quale lavora.