Regimi contabili
REGIMI CONTABILI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
1- REGIME FORFETTARIO
I soggetti persone fisiche, che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 10.329,14 (purchè non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammonrtamenti superiore a Euro 10.329,14, non abbiano effettuato esportazioni, non abbiano corrisposto compensi a dipendenti o altri collaboratori stabili superiori al 70% dei compensi conseguiti) rientrano automaticamente, salvo opzione per altri regimi, in quello forfettario.
Il reddito è determinato nella misura del 78% dei compensi conseguiti nell'anno; è quindi riconosciuta una percentuale forfettaria di spese pari al 22%.
2- REGIME SEMPLIFICATO
Salvo che si rientri nei casi di regime forfettario o regime supersemplificato, i professionisti, a prescindere dall'ammontare dei compensi dell'anno precedente, rientrano sempre nel regime di contabilità semplificata.
3- REGIME SUPERSEMPLIFICATO
I soggetti persone fisiche, che nell'anno precedente hanno conseguito compensi non superiori ad Euro 15.493,71, purchè non abbiano effettuato acquisti per un ammontare al netto dell' IVA superiore a Euro 190.329,14, non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a Euro 25.822,84, non abbiano corrisposto compensi a dipendenti o altri collaboratori superiori al 70% dei compensi conseguiti, possono adottare il regime supersemplificato.
4- REGIME ORDINARIO
La contabilità ordinaria sarà tenuta solo a seguito di opzione, da comunicare nella dichiarazione di inizio attività od in quella annuale IVA successiva (comportamento concludente)
La valutazione di quale tipo di contabilità sia la più idonea deve essere fatta caso per caso.