ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
LEGGE No.56 18 febbraio 1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

 

Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.

Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo.

Articolo 3. Esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Articolo 4. Istituzione dell'albo.

Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli psicologi.

Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine.

Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione all'albo.

Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo.

Articolo 9. Iscrizione.

Articolo 10. Anzianità di iscrizione nell'albo.

Articolo 11. Cancellazione dall'albo.

Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 13. Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 14. Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 16. Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale.

Articolo 18. Termini per la presentazione dei ricorsi.

Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.

Articolo 20. Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.

Articolo 22. Votazione.

Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche.

Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Articolo 26. Sanzioni disciplinari.

Articolo 27. Procedimento disciplinare.

Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine.

Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 30. Equipollenza di titoli.

Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.

Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.

Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato.

Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione.

Articolo 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.

Articolo 36. Copertura finanziaria.


N O T E

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.

(2) Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255), modificato dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono state stabilite le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione.